LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nei giudizi riuniti n. 3/00,
  4/00,  5/00,  6/00,  7/00  e  8/00 R.G. - 1/00 - 2/00 tra le parti:
  Piazzolla   Donato   e   C.   S.n.c.,  Inoxpul  S.a.s.  di  Ceretti
  Massimiliano & C., Piazzolla Donato e Anacleto Teresa;
    Contro l'ufficio unico delle entrate di Verbania;
    Questo collegio ritiene che la decisione dei ricorsi debba essere
  preceduta   dalla   soluzione  di  una  questione  di  legittimita'
  costituzionale.
    Gli  avvisi  di accertamento, oggetto dei ricorsi de quibus, sono
  sorretti  soltanto  ed  esclusivamente  da  dichiarazioni  di terzi
  raccolte dall'amministrazione finanziaria nella fase amministrativa
  procedimentale  e  dalle  quali  risulta che alcune fatture passive
  contabilizzate  dai  ricorrenti  sarebbero state emesse a fronte di
  operazioni inesistenti.
    Tuttavia la veridicita' delle anzidette dichiarazioni e' stata ed
  e'   contestata   decisamente   dai   contribuenti-ricorrenti   con
  l'affermato   convincimento   che,   in   assenza  delle  anzidette
  dichiarazioni,  il giudice dovra' accogliere i ricorsi ed annullare
  gli atti impugnati.
    E'  noto  infatti  che  il  valore  delle  dichiarazioni raccolte
  dall'amministrazione  finanziaria  nella  fase dell'accertamento e'
  solamente  quello proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre
  possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono
  idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.
    La  Corte  costituzionale ha insegnato ed insegna che, qualora il
  contribuente  contesti  la veridicita' delle dichiarazioni raccolte
  dall'amministrazione   nella   fase   procedimentale,  "il  giudice
  tributario  potra'  e  dovra' far uso degli ampi poteri inquisitori
  riconosciutigli  dal  comma  1  dell'art. 7 del decreto legislativo
  n. 546   del   1992,   rinnovando   e,  eventualmente,  integrando,
  l'attivita'     istruttoria     svolta     dall'ufficio".    (Corte
  costituzionale, sentenza n. 18/2000).
    Questo  collegio,  recependo l'anzidetto insegnamento, in data 16
  maggio  2000,  al  fine  di  "rinnovare e, eventualmente, integrare
  l'attivita' istruttoria svolta dall'ufficio", ha ordinato ai terzi,
  che    in   precedenza   avevano   rilasciato   all'amministrazione
  finanziaria  le  dichiarazioni sulle quali la stessa ha fondato gli
  avvisi  di  accertamento, di comparire davanti a questo giudice per
  fornire  informazioni  e  chiarimenti relative alle fatture da loro
  emesse  (e  alle  pretese operazioni inesistenti) nei confronti dei
  ricorrenti.
    All'udienza  del  4  ottobre  2000,  fissata  per  lo svolgimento
  dell'anzidetta  attivita'  istruttoria, pero', nessuno dei "terzi",
  sebbene questi siano stati tempestivamente e ritualmente convocati,
  e' comparso davanti a questo giudice.
    Il  difensore dei ricorrenti, dopo la constatazione della mancata
  comparizione dei "terzi", ha chiesto la "revoca" dell'ordinanza con
  la quale era stata disposta la convocazione dei terzi.
    Il collegio si riservava di decidere ed ora, a scioglimento della
  riserva,  dichiara,  a  prescindere  da ogni valutazione di merito,
  l'inammissibilita' dell'istanza di revoca perche' tardiva.
    Questo collegio, a meno di non aver correttamente interpretato le
  indicazioni  contenute  nella  sentenza  n. 18 del 2000 della Corte
  costituzionale,  per  la quale il giudice tributario ha il potere e
  il  dovere  di  rinnovare  e,  eventualmente, integrare l'attivita'
  istruttoria  svolta  dall'ufficio, ove, come nel caso di specie, lo
  stesso  giudice non ritenga che l'accertamento, a prescindere dalle
  dichiarazioni  di  terzi, sia adeguatamente sorretto da altri mezzi
  di  prova,  non  puo'  non confermare l'ordinanza emessa in data 16
  maggio  2000  con  riferimento  all'art. 7,  comma  1,  del  d.lgs.
  n. 546/1992,  all'art. 32,  primo  comma, n. 8-bis, del decreto del
  Presidente  della  Repubblica  n. 600/1973  e  all'art. 51, secondo
  comma,   n. 4,   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica
  n. 633/1972.
    La  citata ordinanza istruttoria, pero', e lo stesso insegnamento
  della  Corte  costituzionale  (sentenza  n. 18/2000),  resterebbero
  senza  effetto,  con  grave  pregiudizio  anche per la credibilita'
  della  giustizia,  se il giudice non potesse e non dovesse disporre
  l'accompagnamento    coattivo   dei   terzi   che,   senza   alcuna
  giustificazione,  non  hanno  osservato  un ordine di un'autorit/a'
  giurisdizionale.
    Le  norme che regolano il processo tributario e quindi il decreto
  legislativo  31 dicembre 1992, n. 546, non prevedono che il giudice
  tributario  possa  e  debba disporre l'accompagnamento coattivo del
  terzo  - inadempiente ad un precedente ordine del giudice - al fine
  di  ottenere  informazioni  e  chiarimenti  relativi  ad operazioni
  fiscalmente rilevanti.
    Si  tratta di omissioni o lacune, a parere di questo collegio, di
  dubbia  legittimita'  costituzionale  in  relazione al principio di
  ragionevolezza (art. 3 Cost.).
    Trattasi,   per   le  argomentazioni  addotte,  di  questione  di
  legittimita'    costituzionale   non   solo   "non   manifestamente
  infondata",  ma  anche  "rilevante"  ai  fini della decisione della
  presente  causa;  perche'  senza  la  conferma  o  la ritrattazione
  (espressa   o  tacita)  delle  dichiarazioni  che  sarebbero  state
  rilasciate dai terzi, la causa non puo' essere decisa.